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Segnalazioni Whistleblowing

Si prega di utilizzare la procedura di whistleblowing dopo aver letto con attenzione le istruzioni sotto riportate e solo per le finalità previste dalla legge.
Non utilizzare la procedura per reclami, malfunzionamenti di prodotti o di servizi, oppure per richieste di assistenza tecnica, per consulenza o per comunicazioni di carattere commerciale.

Cosa significa "Whistleblowing"?

Il cosiddetto “whistleblowing” è uno strumento di compliance aziendale che consente a dipendenti, collaboratori o altri soggetti terzi di un’azienda (ad esempio, ai fornitori) di segnalare, anche in modo anonimo, eventuali reati o illeciti che abbiano riscontrato nel loro rapporto con l’azienda stessa.

“Whistleblower” (“segnalante”) è un termine che deriva dalla lingua inglese “to blow the whistle”, cioè “soffiare il fischietto”. È una metafora. Il whistleblower, infatti, si comporta come l’arbitro di un evento sportivo che usa il fischietto per fermare il gioco e richiamare l’attenzione dei giocatori su comportamenti non corretti, illeciti o pericolosi, affinché questi vengano bloccati e, nei casi più gravi, sanzionati.

In base alla Legge n. 179/2017 (c.d. “Legge sul whistleblowing”) e al Decreto Legislativo n. 24/2023, SEAC SpA ha adottato una procedura di whistleblowing che consente di ricevere e di gestire segnalazioni, provenienti anche in forma anonima, che riguardino fatti illeciti, violazioni di leggi o di regolamenti, reati, episodi di corruzione o di frode, pericoli per la salute o la sicurezza sui luoghi di lavoro, iniziative non rispettose dei princìpi etici che ispirano e guidano la mission aziendale. Nel caso di SEAC, ciò consegue all’impegno serio ed effettivo della Società di garantire la legalità della propria condotta, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto degli illeciti.

Cosa si può segnalare

SEAC SpA mette a disposizione una piattaforma informatica che permette di inviare, anche in forma anonima, segnalazioni relative a comportamenti – di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza nell’ambito del lavoro presso SEAC o in relazione a SEAC – sui quali si abbia il ragionevole sospetto, se non la consapevolezza, che si tratti di reati. Il whistleblower può segnalare violazioni:

  • del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) adottato da SEAC SpA ex D. Lgs. n. 231/2001 e delle procedure interne, finalizzate alla prevenzione degli illeciti;
  •  del Codice Etico del Gruppo SEAC;
  • di leggi o regolamenti di natura amministrativa, contabile, civile o penale;
  • di atti di autorità amministrative o di organi di natura giurisdizionale nazionali, provinciali, comunali o comunitari;
  • di disposizioni normative che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea;
  • di atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea.

    Attenzione: le violazioni segnalate devono essere quelle sopra indicate, così stabilite dal D. Lgs. 24/2023. Le disposizioni del D. Lgs. 24/2023 non si applicano invece “alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro […] ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro […] con le figure gerarchicamente sovraordinate” (art.1, D. Lgs. 24/2023).

Infine, per poter essere presa in considerazione, la segnalazione deve essere ragionevole, vale a dire che il whistleblower deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le presunte violazioni, da lui segnalate, siano vere, e che rientrino nell’ambito della normativa. Per consentire a SEAC di effettuare le opportune indagini e valutazioni, inoltre, è fondamentale che la segnalazione sia tempestiva, in relazione a quanto comunicato. Per presentare a SEAC una segnalazione, è necessario accedere alla piattaforma di whistleblowing e seguire le istruzioni.

Chi può segnalare

Le segnalazioni possono essere fatte da chi opera nel contesto lavorativo di SEAC SpA in qualità di:

  • lavoratore subordinato (con ogni tipologia contrattuale);
  • persona non ancora assunta in SEAC ma che abbia appreso le informazioni sulle violazioni durante il processo di selezione del personale (fase di recruiting) o in altre fasi precontrattuali;
  • lavoratore autonomo;
  • collaboratore coordinato e continuativo o anche occasionale, libero professionista o consulente che presti la propria attività presso SEAC;
  • volontario e/o tirocinante;
  • ex lavoratore (se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro);
  • azionista di SEAC SpA e persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Tutela del Whistleblower

SEAC SpA assicura la piena tutela del segnalante nonché la riservatezza circa la sua identità, i fatti e le circostanze oggetto della segnalazione. La piattaforma SEAC di whistleblowing garantisce, con modalità informatiche, la segregazione tra ciò che viene segnalato e i dati identificativi del whistleblower, delle persone segnalate e di quelle menzionate nella segnalazione, grazie a protocolli sicuri e cifrati per il trasporto dei dati in rete e tecniche di crittografia per memorizzare le segnalazioni e l’identità del whistleblower. Inoltre, alla procedura di whistleblowing hanno accesso solo i soggetti espressamente autorizzati.

Nessuna ritorsione

SEAC SpA si impegna a non adottare alcun provvedimento né ritorsivo né discriminatorio nei confronti del whistleblower, per motivi collegati alla segnalazione. Per “ritorsione” s’intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

All’articolo 17, comma 4 del D. Lgs. 24/2023 è inserito un elenco esemplificativo di tutto ciò che può rappresentare una ritorsione nei confronti del whistleblower.

Il processo di segnalazione

Le segnalazioni possono essere trasmesse, tramite la piattaforma di whistleblowing, alla Funzione Compliance di SEAC SpA che, a seguito di una verifica preliminare e solo nel caso di segnalazioni che risultino circostanziate e verificabili, avvia l’attività istruttoria.

La piattaforma consente di:

  • trasmettere una segnalazione, anche anonima;
  • modificare oppure aggiornare una segnalazione già inviata;
  • consultare lo stato della segnalazione;
  • avere riscontro sull’esito delle verifiche disposte da SEAC (nella sola ipotesi in cui il whistleblower abbia fornito la sua identità personale).

Altre forme di segnalazione

Qualora non si utilizzi la procedura di whistleblowing, le segnalazioni possono essere inviate per posta raccomandata a.r. a

SEAC SpA – Ufficio Compliance, Via dei Sòlteri 74, 38122 Trento (TN)
oppure via pec a: seacspa@sicurezzapostale.it 

Informativa sul trattamento dei dati

Tutti i dati personali comunicati dal whistleblower nell’ambito della segnalazione sono trattati da SEAC SpA nel rispetto della normativa in vigore, segnatamente del Regolamento EU 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018). Di seguito è possibile prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali.

Visiona informativa Whistleblowing

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